Art. 4.
(Diritto e misura dei trattamenti pensionistici).

      1. L'iscrizione alla Cassa o alla gestione separata INPS dà diritto alla pensione di vecchiaia, alla pensione di inabilità, all'assegno di invalidità e alla pensione ai superstiti, nonché ai supplementi e alle pensioni supplementari, alle condizioni, nei tempi, nei modi e nelle misure stabiliti dai rispettivi ordinamenti, di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, e alla legge 11 febbraio 1992, n. 141, per gli iscritti alla Cassa,

 

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nonché alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, per gli iscritti alla gestione separata INPS.